Il codice di procedura civile, all’art. 579, prevede che “ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all’incanto”.
Non è prevista la necessità della rappresentanza tecnica.
Le offerte, infatti, possono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.

Le modalità di partecipazione ad un'asta sono differenti in relazione al Tribunale interessato.
Generalmente, è necessario presentare idonea domanda unitamente al deposito cauzionale e/o di spesa, entro i termini stabiliti.

I moduli per partecipare alla vendita sono disponibili presso (i) la Cancelleria del Tribunale, (ii) il sito delle aste giudiziarie, (iii) presso il Delegato delle Vendite.

Gli assegni relativi alla cauzione fungono da anticipo, mentre gli assegni relativi alle spese ricoprono gli oneri di volture e trascrizioni per il trasferimento della proprietà all’aggiudicatario.

In caso di non aggiudicazione la cauzione versata viene restituita integralmente all’offerente, dopo la chiusura dell’incanto, (art. 580 c.p.c.).
Nell’ipotesi in cui, però, questi non abbia partecipato affatto all’incanto, né personalmente, né a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, la cauzione viene restituita solo nella misura dei nove decimi dell’intero.

La vendita senza incanto, disciplinata dagli artt. 570 - 575 c.p.c., prevede la presentazione in busta chiusa delle offerte d’acquisto in Cancelleria con l’indicazione del prezzo, del tempo, del modo di pagamento e di ogni elemento utile alla valutazione dell’offerta stessa.
Tali buste vengono, poi, aperte nell’udienza fissata per l’esame delle offerte, alla presenza dei vari offerenti.
Se l'offerta è superiore al valore dell’immobile aumentato di un quinto, viene considerata senz’altro accolta.
Se, invece, è inferiore a tale valore, il giudice non può procedere alla vendita se vi è il dissenso del creditore procedente o se ritiene che vi siano concrete possibilità di miglior vendita col sistema dell’incanto.
In caso di più offerte valide, viene indetta una gara tra gli offerenti assumendo come prezzo a base d'asta il valore dell'offerta più alta.
Se, invece, la gara non può aver luogo per mancanza di adesioni, il giudice decide se disporre la vendita a favore del maggior offerente oppure ordinare l’incanto.

La vendita con incanto, disciplinata dagli artt. 576 - 590 c.p.c., prevede la realizzazione immediata di una gara fra i diversi offerenti.
Il giudice dell’esecuzione stabilisce le modalità con le quali effettuare la vendita, il prezzo base dell’incanto, il giorno e l’ora dell’asta, la misura minima dell’aumento da apportarsi alle offerte, l’ammontare della cauzione, le modalità e il termine entro il quale il prezzo deve essere depositato.
Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base d’asta o l'offerta precedente nella misura indicata nell’ordinanza di vendita.
Ogni offerente non è più tenuto al mantenimento della sua offerta nel momento in cui essa viene superata da un'altra, anche se poi questa viene dichiarata nulla.

L’aggiudicazione di un bene diventerà definitiva trascorsi 10 giorni dall’aggiudicazione provvisoria.
Nel caso di vendita all’incanto, è possibile effettuare ulteriori offerte di acquisto nei 10 giorni successivi all’aggiudicazione.
Tali offerte, per essere efficaci, devono però superare di un quinto il prezzo raggiunto nell’incanto.
Anche in questo caso, sarà necessario depositare in Cancelleria l’offerta e integrare la cauzione che dovrà essere pari al doppio di quella richiesta per la partecipazione alla prima asta.
Verificata la regolarità di queste ulteriori offerte, il giudice indice la gara della quale viene dato pubblico avviso e comunicazione all’aggiudicatario.

Per poter visitare l’immobile è necessario rivolgersi al “Custode Giudiziario”.

E’ possibile richiedere i finanziamenti erogati dagli istituti di credito convenzionati con il Tribunale.
La lista è disponibile presso la Cancelleria del Tribunale.

Il codice di procedura civile all'art. 579, rubricato "Persone ammesse agli incanti", prevede la possibilità che all'asta partecipi un soggetto diverso da quello al quale verrà intestato l'immobile.
Tale soggetto dovrà, però, essere munito di apposita procura.

No, il soggetto che ha partecipato personalmente all’asta sarà il medesimo al quale l’immobile aggiudicato sarà trasferito.
L’unico modo per consentire il trasferimento dell’immobile ad altra persona è partecipare per conto della stessa tramite procura speciale notarile, da allegare alla domanda di partecipazione all’incanto.

Per i coniugi in comunione dei beni è sufficiente che uno dei due depositi la domanda di partecipazione e si presenti all’asta:
l’immobile eventualmente aggiudicato entrerà automaticamente in comunione.
Nel caso si voglia invece evitare questo, il coniuge che vorrà risultare esclusivo titolare del bene dovrà partecipare singolarmente alla gara, precisando nella domanda che esso non cadrà in comunione riservandosi di produrre, in caso di aggiudicazione, idonea dichiarazione resa ai sensi dell’art.179 c.c. stipulata con atto notarile.

Sì, a condizione che la volontà di usufruirne sia tempestivamente espressa già in sede di asta o meglio al termine della stessa.
Deve essere rilasciata apposita dichiarazione al professionista delegato nel momento in cui esso effettuerà l’atto di deposito della bozza del successivo decreto di trasferimento.

I contratti di affitto, locazione o comodato non sono opponibili all’acquirente all’asta, salvo che non siano autorizzati dal giudice delle esecuzioni o che abbiano data certa anteriore alla trascrizione del pignoramento.
In questo caso, non sono efficaci nei confronti dello stesso aggiudicatario oltre la prima scadenza del contratto d’affitto e, se essa supera i 9 anni, non è opponibile oltre tale termine se non debitamente trascritto.

Sì. La stipula del contratto di mutuo sarà contestuale all’emissione del decreto di trasferimento e sull’immobile acquistato verrà iscritta ipoteca volontaria di primo grado.
Chi intende partecipare ad un asta immobiliare ha la possibilità di sapere in anticipo se potrà avere un mutuo dalla banca e a quali condizioni.

Il procedimento è semplice.
Un privato che ha visto all'asta un immobile interessante ma ha bisogno di un finanziamento per procedere all'acquisto, deve recarsi dalla propria banca. Questa, una volta ottenuta la copia della perizia , valuterà la portata della propria erogazione (fino ad un massimo del 70-80%) fissando subito le condizioni del mutuo: tasso, durata e ipoteca.
Se il privato si aggiudicherà l'immobile, il giudice ordinerà il pagamento entro 60 giorni. Nel caso, invece, non riuscisse ad aggiudicarsi l'immobile, l'accordo tribunale banche prevede una clausola di dissolvenza che annulla tutto. Per tutte le informazioni, rivolgersi al proprio istituto bancario.

Per partecipare all'asta è necessario depositare l'offerta d'acquisto entro i termini stabiliti dal bando d'asta e comunque almeno il giorno precedente la vendita presso la Cancelleria del Tribunale (sezione Esecuzioni immobiliari) o presso lo studio del Delegato alle Vendite incaricato dal Tribunale.
L'offerta deve contenere l'indicazione del prezzo offerto, i dati anagrafici, il codice fiscale e il recapito telefonico dell'interessato, oltre ai tempi e le modalità del saldo che devono rispettare le modalità indicate dall'ordinanza.

Unitamente all'offerta, che si compila in carta bollata (bollo di 16 euro), bisogna allegare un assegno circolare "non trasferibile" o tramite versamento su apposito libretto bancario-postale, pari al 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione.
In caso di aggiudicazione la cauzione verrà scalata dal prezzo di acquisto o restituita se non si è raggiunta l'offerta vincente.
Il tutto intestato alla Procura esecutiva.

Si formalizza il trasferimento di proprietà solo con il versamento del saldo.
Quindi entro i citati 60 giorni dall'aggiudicazione e secondo le modalità indicate nell'ordinanza, l'aggiudicatario del bene provvederà a pagare tutto il prezzo stabilito in asta.
Il saldo può essere fatto anche mediante il ricorso ad un mutuo bancario, acceso con la propria banca oppure con quelle che hanno sottoscritto una convenzione con il Tribunale.
Di questa modalità è bene informarsi anticipatamente, leggendo attentamente condizioni e patti contrattuali.

No! Quando l'aggiudicazione è fatta dal Giudice, il relativo decreto di trasferimento vale come un rogito fatto dal notaio.
Nello stesso momento si cancellano tutte le ipoteche o i pignoramenti gravanti il bene senza spese notarili.
Se non si rispetta il termine del saldo decade l'aggiudicazione e la cauzione viene trattenuta come multa.
E' bene ricordare che se si tratta di acquisto in condominio e ci sono spese condominiali arretrate l'acquirente è tenuto a pagare l'anno in corso e quello precedente.

Si paga l'imposta di registro normale o agevolata, se si tratta di prima casa o l'IVA corrispondente, oltre agli oneri per imposte ipotecarie, catastali e per i bolli.
Non ci sono mediazioni o altre competenze da liquidare, salvo i professionisti che l'interessato abbia incaricato con apposito disciplinare.
Le somme a copertura delle spese di procedura che sono gli oneri di aggiudicazione, le trascrizioni e le volture sono a carico dell’aggiudicatario.
Le formalità e gli oneri derivanti dalla cancellazione di atti pregiudizievoli relativi alle ipoteche e al pignoramento sono a carico dei creditori pignoranti.